Le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro non solo bastano per la separazione ma anche per l’addebito della stessa.
Le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro, rappresentano violazioni così gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non soltanto la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse.
In un caso specifico, una donna chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge e l’addebito a causa della condotta violenta e svalutante, quando non pesantemente offensiva del marito. Violenza fisica e verbale che avveniva anche di fronte ai figli, nei cui confronti peraltro l’uomo non solo teneva un comportamento molto duro ma non si era mai veramente occupato della loro educazione e mantenimento.
Pronunciandosi sull’addebito, il giudice dà atto che le prove assunte hanno rivelato la condotta violenta e prevaricatrice del marito nei confronti della moglie, consistita non solo in atti di violenza fisica ma anche di violenza verbale.
Orbene, la condotta assunta dal marito ha determinato l’addebito della separazione secondo il seguente principio: “è solido in giurisprudenza il principio secondo il quale le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”.