Tutto quello che c’è da sapere
Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all’art. 1 commi da 231 a 251, ha previsto la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Rientrano nella definizione tutti i carichi contenuti in cartelle anche non ancora notificate, purché relative a carichi affidati durante il predetto arco temporale (1.1.2000 – 30.6.2022).
Definizione agevolata cartelle 2023: come presentare la domanda
I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet della Riscossione, clicca qui, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.
Definizione agevolata cartelle 2023: la conferma della domanda
Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
Rientrano nella definizione:
I carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione ossia di piani di pagamento “non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza.
In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
I carichi già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Non rientrano nel beneficio della Rottamazione quater:
i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
i carichi relativi a:
somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Per individuare le cartelle in carico al contribuente è necessario accedere all’area riservata del cittadino sul sito Agenzia delle entrate Riscossione e consultare la situazione debitoria delle cartelle da saldare.
Per presentare, invece, l’istanza di adesione alla definizione agevolata è stato messo a disposizione, sul sito internet, una sezione apposita.
Ricordiamo che la domanda va presentata obbligatoriamente entro il 30 Aprile 2023, con modalità esclusivamente telematiche.
Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.