Norme e tributi

RICATTO AFFETTIVO: E’ ESTORSIONE

Una coppia, prima di arrivare al capolinea, attraversa un momento difficile, fatto di incomprensioni anche stupide che sfociano in litigate, a volte volano parole grosse, altre volte minacce.

Solitamente, quando la parte che decide di interrompere la relazione è costretta a farsi due conti, purtroppo la separazione è sempre più per i ricchi poiché a coperta corta si rischia di stare coi piedi fuori entrambi gli ex, questo inizia ad essere il terreno minato in cui può consumarsi l’estorsione.

Può capitare che il soggetto della coppia che ha deciso già di chiudere la relazione, approfittando della debolezza affettiva dell’altro ponga in essere dei veri e propri ricatti emotivi, ad esempio: se non mi lasci libero di fare ciò che voglio perché sono stanco di essere limitato, ti lascio; se non vai a lavorare ti lascio; oppure, una volta che la relazione si è interrotta e il debole cerca di recuperare, l’altro dice: se accettavi le mie condizioni e non mi chiedevi soldi io potevo ripensarci, ora mi hai chiesto il mantenimento è colpa tua per cui non torno con te, ed altro.

Ma prospettare la rottura di una relazione sentimentale può assumere valenza di minaccia ai fini della configurabilità del delitto di estorsione ex art. 629 c.p.?

La Sezione Seconda Penale della Cassazione. con la sentenza n. 12633 depositata il 27 marzo 2024, risponde affermativamente.

La Suprema Corte ricorda che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, “può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera”.

In quest’ottica, la decisione di porre fine a una relazione sentimentale può trasformarsi in uno strumento di ricatto, quando non si manifesta come espressione di una scelta libera ma assume, invece, una connotazione minacciosa. Ciò avviene nel momento in cui la prospettiva della rottura viene utilizzata non per esprimere un desiderio personale di distacco, ma per costringere l’altra parte a compiere o a omettere atti contro la propria volontà.

Il reato di estorsione consumata, quindi, è ravvisabile non solo allorché le richieste di denaro siano state avanzate con toni aggressivi o minacciosi, ma anche in modo larvato e subdolo, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di legittimità a mente del quale la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera

Con la conseguenza che anche l’intimazione della rottura di una relazione sentimentale ben può assumere valenza minacciosa allorché, lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta, costituisca espressione di ricatto.

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