In data odierna il Gruppo della Guardia di Finanza Torre Annunziata ha dato esecuzione a un decreto di
sequestro preventivo d’urgenza, emesso da questa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata, nei confronti di tre soggetti, indagati, in concorso tra loro, per i reati di cui agli artt. 44 lettera c)
d.p.r. 380/2001 (lottizzazione abusiva), 181 d.lgs. 42/2004 (opere eseguite in assenza di autorizzazione
paesaggistica) e 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) commessi in Vico
Equense.
Oggetto della misura cautelare reale è l’intero compendio immobiliare, del valore di oltre 1,3 milioni di euro,
ubicato in Vico Equense alla via Cristoforo Colombo n.3, originariamente costituito da un esercizio
commerciale di “Bar-Ristorante-Pizzeria” denominato dapprima “Antica Pagliarella” e successivamente il
“Ritrovo degli Amici”, che ha formato oggetto, negli anni, di una serie di opere di trasformazione urbanistica
ed edilizia, realizzate in violazione degli strumenti urbanistici vigenti e delle leggi statali e regionali, nonché
senza le prescritte autorizzazioni ovvero sulla scorta di autorizzazioni rilasciate contra legem, che hanno
determinato la creazione di un organismo edilizio del tutto diverso da quello originario, integrante una vera e
propria lottizzazione abusiva, che ha comportato lo stravolgimento urbanistico del territorio e un devastante
impatto ambientale, come accertato dalle indagini svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di
Castellammare di Stabia, supportate da una consulenza tecnica disposta da questa Procura.
In particolare, all’interno di un’area ricadente:
- secondo il PRG del Comune di Vico Equense, nella Zona Territoriale “1b-Tutela ambientale naturale di 2°
grado” del PUT; - in parte in “zona omogenea H.1.2. turistica, ristorazione, riqualificazione del PRG”, ove sono consentiti
unicamente “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo e
consolidamento statico” e, per la restante parte, nella Zona Territoriale “1b-Tutela ambientale naturale di 2°
grado del PRG”, ove sono consentiti, per gli edifici realizzati in epoca successiva al 1955, unicamente
“interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici’, - in parte, in zona P4 (pericolosità elevata) ed R4 (rischio molto elevato), in cui, secondo il Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, sono consentiti
unicamente interventi di “demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d’uso di un edificio già esistente, a condizione che la
stessa non comporti un aumento del rischio, ovvero incremento del carico insediativo”;
sono state realizzate, nel tempo, le seguenti opere, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo: - un fabbricato composto da due piani fuori terra, oggetto di una pratica di condono edilizio mai formalmente
esitata e non accoglibile, essendosi formato il silenzio rigetto da parte della Soprintendenza ai Monumenti, che
non si era mai pronunciata sulla relativa istanza di condono edilizio comprendente immobili ricadenti in aree
sottoposte alla tutela del patrimonio paesaggistico;
un manufatto adibito ad attività ricettiva (ristorante-pizzeria), costituito da due piani fuori terra, entrambi
oggetto di una richiesta di condono edilizio mai formalmente esitata, improcedibile e non accoglibile, non
essendo stati presentati i documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta del
Comune di integrazione della documentazione; - un manufatto destinato in parte ad abitazione, costituito da un piano fuori terra, ed in parte ad attività
industriale artigianale, costituito da un piano fuori terra, oggetto di una richiesta di condono edilizio mai
formalmente esitata, improcedibile e non accoglibile, non essendo stati presentati i documenti previsti per
legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta del Comune di integrazione della documentazione; - nell’area originariamente occupata da un unico manufatto adibito ad attività ricettiva (ristorante-pizzeria),
già oggetto di domanda di condono edilizio, un ulteriore ampliamento, costituito da un piano fuori terra,
oggetto di un’ulteriore domanda di condono edilizio, improcedibile e non accoglibile, non essendo stati
presentati i documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta del Comune di
integrazione della documentazione.
Successivamente, dopo che nel luglio 2013 l’intero compendio immobiliare era stato reso inagibile a causa di
un incendio, veniva presentato, dalla proprietà, un progetto di riqualificazione unitario, richiedendo la
definizione di tutte le pratiche di condono edilizio sopra menzionate, sebbene le stesse fossero improcedibili,
non essendo state integrate nei termini di legge con la documentazione richiesta dall’autorità comunale, nonché
sebbene, dopo la presentazione delle suddette pratiche di condono, fossero state realizzate ulteriori opere
abusive.
Venivano, pertanto, rilasciati dal Comune l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e il permesso di costruire
in sanatoria aventi ad oggetto le seguenti opere: - realizzazione di un fabbricato su due livelli, adibito a civile abitazione;
realizzazione di un manufatto adibito in parte a civile abitazione ed in parte ad attività artigianale (officina
meccanica);
realizzazione (demolizione e ricostruzione) e successivo ampliamento di un manufatto adibito ad attività
ristorativa (ristorante denominato ex “Antica Pagliarella”), illegittimamente subordinato all’eliminazione della
ulteriore superfetazione inerente all’unità abitativa.
In prosieguo di tempo, veniva presentato, dalla proprietà, un “progetto di variante in corso d’opera al permesso
di costruire per la realizzazione di un piano interrato di garage” costituito da un unico piano, avente superficie
coperta di mq. 1250 e volumetria di mc.4250, sebbene lo stesso risultasse in contrasto con le norme del PSAI,
del PUT e del PRG sopra richiamate, nonché con l’art. 7 L.122/89 e con l’art. 9 L.R. 19/01 nella parte in cui,
ai fini della realizzazione di parcheggi interrati nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed idrogeologico,
non consentono di derogare alle norme del PSAI, del PUT e del PRG.
In data 18 settembre 2020 e in data 20 ottobre 2020 il Comune rilasciava rispettivamente l’autorizzazione
paesaggistica e il permesso di costruire per la realizzazione di un’autorimessa interrata pertinenziale ai sensi
della L.122/89 e L.R. 19/01, quale variante in corso d’opera all’originario permesso di costruire, da ritenersi
illegittimi in quanto adottati in violazione delle norme sopra citate.
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Infine, in data 25 marzo 2023 la società proprietaria dell’immobile (“REDIMO S.r.l.”) presentava al Comune
una SCIA per il cambio di destinazione d’uso da ristorante a supermercato con un annesso punto di ristoro e
garage interrato di servizio.
L’adozione del decreto di sequestro preventivo in via d’urgenza da parte di questa Procura della Repubblica si
è resa necessaria per evitare che i reati venissero portati ad ulteriori e più gravi conseguenze attraverso
l’ultimazione delle opere abusive, che erano ancora in corso.
