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Cartelle pazze? Tributi non dovuti? E’ possibile l’annullamento in autotutela

Cartelle pazze? Tributi non dovuti? Il cittadino contribuente deve sapere che è possibile l’annullamento in autotutela delle stesse. Infatti è prevista l’istanza in autotutela anche per tutte le cartelle prescritte. Diverse in tal senso le sentenze a favore dei cittadini/contribuenti e che inchiodano l’Agenzia delle Entrate. Il cardine è la legge 228/2012 che ha introdotto l’annullamento in autotutela. La norma stabilisce che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l’annullamento in via amministrativa delle partite iscritte a ruolo. Nella legge è previsto anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni (cfr. comma 540 l. n. 228/2012). “L’agenzia delle Entrate ha l’obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che la porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili. In altri termini, che detti crediti non siano decaduti o prescritti”, spiegano gli esperti. É possibile in presenza di silenzi ricorrere alla Commissione Tributaria contro l’ente creditore. Ma l’agente della riscossione stando al comma 539 della l. n. 228/2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere “entro dieci giorni” all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni indicate e ottenere, “in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi”. Il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di “mancato invio” da parte dell’ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di “mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto  e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”

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