Norme e tributiVarie

Ciclisti sempre più indisciplinati ! Ecco le regole da rispettare o scattano multe salate!

Sempre più spesso leggiamo o ascoltiamo notizie di incidente che coinvolgono i ciclisti che spesso non sanno che il codice della strada prevede delle regole ferree per la loro circolazione che mira soprattutto a tutelarne la incolumità.

Di seguito si riporto il testo del codice della strada per intero, così da fornire le giuste informazioni.

ARTICOLO 182 CODICE DELLA STRADA


1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

((1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili)).

2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se’, ai due lati e compiere con la massima liberta’, prontezza e facilita’ le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti e’ vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta’, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu’ di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu’ di quattro persone adulte compresi i conducenti; e’ consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta’.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.

((9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita’ stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile)). 9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (99) 9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione puo’ essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata puo’ essere realizzata lungo le strade con velocita’ consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu’ corsie per senso di marcia, ed e’ posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. ((L’area delimitata e’ accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimita’ dell’intersezione)).

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione e’ da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

Attenzione quindi ad osservare queste regole, per la vostra e la incolumità di tutti, oltre che per la salvaguardia del proprio portafoglio. ( foto dal web)

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