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Ridurre l’assegno di mantenimento si può!

In caso di separazione e di divorzio vengono stabile, dal Tribunale, le modalità di visita del genitore non collocatario, ed in base al tempo di permanenza presso il genitore non collocatario, che è  tra i vari fattori di cui il Giudice tiene conto, viene calcolato l’importo di mantenimento. Sovente succede che durante la separazione e subito dopo le disposizione del Tribunale la situazione cambi e spesso il minore passa più tempo dal genitore non collocatario rispetto a quanto preveduto ed in questo caso, il genitore onerato di versare il contributo di mantenimento, può adire il Tribunale e chiedere la riduzione in proporzione del maggior tempo che il minore passa presso di se. Il genitore non collocatario con l’ausilio di un avvocato, può ai sensi e per gli effetti dell’art. 337 ter comma 3 c.c., che individua espressamente il tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore tra i parametri cui rapportare l’assegno, chiedere la modifica e quindi la riduzione.

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