Avellino e provincia

Montoro: cimitero dell’Arciconfraternita Santissimo Sacramento Piano – Parrelle – Preturo, il TAR boccia sonoramente il comune. Non poteva revocare il permesso di costruire nuovi loculi ed ossari. E’ tutto in regola!

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Salerno, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso dell’Arciconfraternita Santissimo Sacramento Piano – Parrelle – Preturo contro il comune di Montoro che aveva annullato il permesso di costruire nuovi loculi ed ossari. Il collegio giudicante presieduto da Gaetana Marena e composto da Michele Di Martino e Laura Zoppo hanno sonoramente bocciato il provvedimento di revoca della concessione ed intimato che sia eseguita la sentenza dal comune. L’ente di piazza Michele Pironti, attraverso i suoi uffici, aveva notificato il procedimento di annullamento in autotutela in quanto “… successivamente all’emissione del predetto provvedimento, sopravvenivano elementi tali da mettere in dubbio la conformità urbanistica dell’intervento dedotto in progetto; che, infatti, a seguito dell’aggiornamento del portale cartografico del Comune di Montoro (AV), sono emersi elementi di incompatibilità circa l’individuazione dell’area cimiteriale;- che un ampliamento dell’area cimiteriale comporterebbe un indebito ampliamento del(la) cd. Vincolo Cimiteriale imposto dal PRG vigente sul comune di Montoro Inferiore (AV), configurando pertanto l’irregolarità dell’intervento ..”. Nel ricorso dell’Arciconfraternita, accompagnato da puntuali riscontri tecnici dell’ingegnere di fiducia Davide Izzo, si è dimostrato invece “come l’intervento non comportasse alcun ampliamento dell’area cimiteriale ovvero del cd. vincolo cimiteriale”. Sulla base della disamina della documentazione illustrata dagli avvocati difensori Luigi Vuolo e Angela Stornaiuolo, il Collegio ha ritenuto il provvedimento “illegittimo”, aggiungendo che “è di palmare evidenza il vizio motivazionale riscontrato dal Collegio”. Quindi continua definendo lo stato degli atti “chiaro”. Questi alcuni dei passaggi della sentenza dei giudici del Tar di Salerno. “L’atto di annullamento, oggetto del gravame, non denuncia in alcun passaggio la difformità del manufatto rispetto alla normativa urbanistica ed infatti le ragioni dell’annullamento avrebbero dovuto basarsi su una conclusiva valutazione di contrarietà del manufatto alla strumentazione urbanistica; vale altresì soggiungere che anche l’altro motivo di annullamento evidenziato è destituito di fondamento, atteso che, con la nota prot. n. 9376-p del 24.4.2025, la Soprintendenza per le Province di Salerno e Avellino rilasciava l’autorizzazione di N. 00877/2025 REG.RIC. competenza; e tanto basta al Collegio; la natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata; la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, n. 8607/2025 del 1.4.2025. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

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