La Divisione Anticrimine della Questura di Avellino ha notificato nr. 4 provvedimenti di D.A.Spo. adottati dal Questore pro tempore di Vicenza nei confronti di tifosi irpini che in occasione dell’incontro di calcio Vicenza-Avellino, valevole per i Playoff del campionato nazionale di calcio serie “C” anno 2023/2024, disputatosi a Vicenza il 2 giugno 2024, si sono resi autori di condotte illecite contrarie alle disposizioni normative in tema manifestazioni sportive, in particolare calcistiche.
Nella circostanza, alcuni tifosi irpini si resero responsabili di condotte violente nei confronti di alcuni steward, dell’accensione e lancio di alcuni petardi e torce/fumogeni, sia all’indirizzo dei sostenitori di casa che all’interno del rettangolo di gioco, tanto da costringere l’arbitro a sospendere l’incontro per alcuni minuti.
Tre tifosi non potranno accedere, per la durata di anni tre, a tutti i luoghi, stadi e impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale e stati esteri ove si svolgono manifestazioni sportive connesse al calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby e Pallanuoto.
Un altro tifoso, invece, oltre a non poter accedere, per la durata di anni dieci, a tutti i luoghi, stadi e impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale e stati esteri ove si svolgono manifestazioni sportive connesse al calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby e Pallanuoto, dovrà ottemperare alla prescrizione dell’Autorità Giudiziaria inerente l’obbligo di firma presso la Questura di Avellino, per la durata di anni otto, in occasione di ogni incontro disputato dalla squadra calcistica dell’Avellino sia in casa che fuori casa. La durata del provvedimento e la prescrizione dell’obbligo di firma sono dettati dal fatto che l’interessato è stato destinatario di altri provvedimenti interdittivi emessi nei suoi confronti anche da altre Questure. L’art. 6 c. 5 della L. 401/89 prevede infatti che nei confronti delle persone già destinatarie del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, è sempre disposta la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e che la durata del nuovo divieto e le relative prescrizioni non possono essere di durata inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.
Il tifo per i propri colori non può e non deve trasformarsi in violenza, lo sport è sana competizione agonistica ed occorre isolare i violenti.