Avellino e provincia

SCATTA L’ORDINANZA DIVIETO DI ABBRUCIATURA DI VEGETALI. LE RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Resa nota dal comando della polizia locale di Montoro l’ordinanza per questa stagione estiva. Tra l’altro la stessa stabilisce:

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, corrente dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2024, salvo eventuali proroghe:
in tutte le aree del Comune è tassativamente vietato:
la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione ( art. 182 comma 6bis D.Lgs. n.152 del 2006);
abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti ( art. 25, comma 1 lett.F legge regionale n.26/2012);

accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 mt. da essi, nonché nei pascoli ( art. 75, comma 1-3, Reg. Regionale Tutela patrimonio Forestale 3/2017);
Divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art 75, c. 4 Reg. reg. tutela patrimonio Forestale nr. 3/2017:

  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o
    mediato di incendio come ad esempio:
  • gettare fiammiferi o sigarette accese;
  • sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltato all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
    Fuochi pirotecnici e fiamme libere
    Divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamma libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km, dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c. 6 art 10 della legge 21/11/2000 nr. 353 e s.m.i..

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