CronacaNorme e tributi

Il mondo oscuro e pericoloso delle sette sataniche in Italia

La confessione di Giovanni Barreca, il muratore che ha ammesso di aver spezzato le vite della moglie e dei suoi figli ad Altavilla Milicia, tranquillo comune siciliano, ha scatenato una tempesta di domande e sospetti che puntano dritto al cuore del satanismo in Sicilia. 

Ma cos’è il Satanismo – Introduzione al problema

Riguardo al satanismo potremmo parlare per delle ore, perché è una questione analizzabile su più fronti, ma cercherò di limitare la mia analisi agli aspetti che più rilevano in questa sede.

Innanzitutto ci troviamo dinanzi ad un fenomeno che è in continua evoluzione e resta per lo più sconosciuto.

Stiamo assistendo infatti in questi anni all’incalzare di una religiosità post-moderna alimentata da un crescente disagio sociale.

Le stesse religioni storiche guardano al ritorno del magico e del miracoloso con disincanto, liquidando tale questione come superstizione popolare.

Sono all’ordine del giorno esempi di efferata violenza come nel caso delle “Bestie di Satana” così come vi sono molteplici delitti di matrice satanica fatti passare per episodi circoscritti di follia, commettendo in alcuni casi il grave errore di sottovalutare dettagli e simbologie rilevanti a causa di una scarsa conoscenza del fenomeno.

Il satanismo e le varie classificazioni

Definire il satanismo e circoscriverlo non è un’impresa semplice perché tale termine ha avuto ed ha più significati a seconda dell’evoluzione storica e del contesto sociale in cui attecchisce.

Possiamo distinguere tre forme di satanismo: un satanismo organizzato, un satanismo giovanile ed un para-satanismo.

Il primo è il satanismo della tradizione, dei c.d. “grandi vecchi”. Ad esso si possono ricondurre le chiese sataniche più grandi ed affermate, in particolare la “Chiesa di Satana”, fondata in America dal padre del satanismo moderno Anton La Vey le cui ramificazioni si estendono in tutto il mondo, anche da noi a Torino.

Il secondo è invece quello del satanismo giovanile.

Giovanile è un’espressione impropria ma rende l’idea su questa tipologia di ritualità fai da te, i cui consumatori sono per lo più giovani, soliti all’ascolto di un certo tipo di musica (“rock satanico” o “black metal”), e veicolata grazie ad internet ed alle sue enormi potenzialità.

Per ultimo abbiamo un c.d. para-satanismo, un settore composito nel quale possiamo inserire l’insieme di ritualità stratificate nel folklore malavitoso (come lo scempio dei cadaveri dei rivali), ma anche i comportamenti di soggetti che utilizzano i gruppi satanici per dare sfogo alle proprie pulsioni orgiastiche sadomaso o feticiste, in alcuni casi legate anche all’impiego di cadaveri.

Dal punto di vista ideologico, invece, il quadro si complica, potendo parlare di:

Satanismo razionale: L’adorazione di Satana è vista come anticonformismo e ribellione.

Satanismo occultista: E’ il satanismo classico che si oppone al cristianesimo rovesciandone le simbologie (messe nere, croci capovolte…).

Luciferismo: Si ricollega alle teorie manichee o gnostiche e vede satana come uno dei due opposti del mondo, necessario quanto dio.

Satanismo acido: Le convinzioni religiose sono per lo più una copertura per l’uso di stupefacenti e per le perversioni più disparate.

Problematica individuazione di un modello e pericoli concreti– soluzione giuridiche adeguate

Il problema è capire quale sia l’approccio giuridico più soddisfacente.

Uno dei pilastri su cui si basa la democrazia, d’altronde, è dato dall’equilibrio tra tutela della libertà religiosa e tutela del cittadino; quest’ultima messa a repentaglio da una vasta gamma di reati: dall’istigazione all’omicidio alla violenza sessuale, dalla truffa alla profanazione di cimiteri.

Taluni reati possono essere commessi ai danni dell’adepto:

Truffa

Minacce

Violenza morale

Estorsione

Sequestro di persona

Sfruttamento

Lesioni

Abusi sessuali

Pedofilia

Spaccio di stupefacenti

Induzione al suicidio

Altri reati possono essere commessi dagli adepti stessi a danno di altri “confratelli” o di soggetti esterni alla setta:

Reati familiari

Detenzione e spaccio di stupefacenti

Profanazione di cimiteri

Danneggiamenti

Furti comuni e furto d’informazioni

Maltrattamento di animali

Il problema del corretto inquadramento della natura giuridica della condotta, molto spesso è legata al piano probatorio, essendo spesso lo stesso soggetto quantomeno consenziente o addirittura vittima e carnefice di sé stesso (come nel caso delle scarnificazioni rituali, dell’autolesionismo, del vampirismo).

A complicare il quadro, per una corretta individuazione giuridica, in senso punitivo della condotta, è il fatto che nel nostroordinamento non abbiamo una definizione di religione e già questo è un problema. 

Nella Costituzione, tra l’altro, si parla di “confessione religiosa” all’articolo 8 e di “professione di fede” all’articolo 19, ma mai di “religione” tout court.

Per la tendenza diffusa, religione è la fede in un essere perfetto e soprannaturale che voglia il bene degli uomini, ma alcune credenze non vedono l’esistenza di un essere supremo, ed è questo il punto di vuoto che crea buchi giuridici non di facile risoluzione.

L’Italia e i tentativi di risoluzione del problema

In Italia costituisce tutt’ora punto di riferimento ufficiale il Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’aprile 1998 che, pur inquadrabile nella tipologia più evoluta di approccio alla tematica è stato ed è tutt’ora criticato da molti.

Tale dossier è stato redatto con la paura che, approssimandosi il nuovo millennio, alcune sette particolarmente ispirate si spingessero a gesti estremi. 

E’ quindi facile individuarvi un messaggio di fondo allarmistico e per certi versi persecutorio nello stesso titolo “Sette Religiose”.

Nel dossier è riportato un sommario censimento dei “nuovi movimenti religiosi” e dei “nuovi movimenti magici” e, in particolare, in questa seconda categoria sono elencati otto gruppi di matrice satanica per ognuno dei quali si riportano poche righe circa voci non verificate, fonti indirette e segnalazioni anonime.

Il pericolo è in realtà per lo più ideologico e sono soprattutto le religioni storiche a fare ostracismo.

Dopo la pubblicazione di tale documento, infatti, non sono stati registrati episodi criminali rilevanti ascrivibili ai gruppi enumerati nella “lista di proscrizione”, in molti sono stati processati e poi assolti.

Una delle più grandi organizzazioni in Italia, “I Bambini di Satana”, ad esempio, è stata processata e condannata solo per una violazione in materia tributaria, una leggerezza alla Al Capone possiamo definirla, essendosi reso responsabile il capo spirituale di tale gruppo (Marco Dimitri ex guardia giurata) di mancata fatturazione per i compensi percepiti in relazione a dei rituali ai quali assistevano i suoi adepti.

Individuazione di una soluzione e conclusioni

Allora quale soluzione adottare per quanto riguarda le sette sataniche?

Capite bene che ci muoviamo su un campo minato, dovendo, bilanciare da un lato la libertà religiosa e dall’altro la tutela del cittadino, due valori parimenti importantissimi.

C’è chi ha provato a configurare un reato di tipo associativo (come nel caso di Scientology, Corte di Cassazione 13-10-97), ma è stato un tentativo vano.

Si può chiamare comunque a rispondere ogni singolo membro per qualsivoglia reato.

In particolare la tutela dei minori contro violenze e sfruttamenti di tipo sessuale è assicurata dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu’.”

Altri tentativi di legislazione speciale in materia di sette giacciono in parlamento a causa delle evidenti difficoltà che incontrano e della semplicistica trattazione del problema: il disegno di legge 800 del novembre 2001, sulla manipolazione psicologica e la più recente proposta di legge 3770 presentata nel marzo del 2003, che si prefigge la tutela contro i reati commessi dalle sette introducendo la nuova figura di reato di “abuso di rituale esoterico-satanista”, equiparando le sette sataniche alle associazioni segrete.

Il nostro codice penale inoltre è ispirato al principio di laicità: non viene calcolato l’ammontare della pena con maggiore o minore rigidità a seconda della maggiore o minore importanza o diffusione della confessione religiosa.

Come hanno evidenziato alcuni sociologi e criminologi, non basta esporre un modello deviante per cagionare come conseguenza diretta il comportamento deviato del soggetto.

Ogni individuo, infatti, conserva, grazie al cielo, una cospicua capacità decisionale, eccezion fatta naturalmente per chi ha una personalità debole e instabile ed è più sensibile ai condizionamenti.

Dobbiamo quindi sforzarci di affrontare il problema con un approccio tollerante e multireligioso oltre che multietnico, perché a questo ci porta il progresso e la comunicazione globale.

Certamente il riconoscimento va concesso solo dopo un vaglio attento e scrupoloso, ma il riconoscimento, cosa che comunque non è detto che tutti i gruppi satanici vogliano, porterebbe tali sette alla luce del sole sottoponendole al controllo delle forze dell’ordine e dell’opinione pubblica e ponendo il cittadino al riparo da ogni abuso e illegalità, che invece, volente o nolente, subisce in questa situazione attuale nella quale il c.d. “sommerso” ha quanto mai dimensioni rilevanti e dannos

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