È questo un problema che diventa enorme quando i due coniugi arrivano a separarsi. Accade spesso che durante la vita di coppia si abbia un unico conto corrente sul quale confluiscono le sostanze dei coniugi utilizzate per far fronte ai bisogni del nucleo familiare.
Cosa succede quando la coppia scoppia?
A parere della Cassazione se la moglie “prosciuga” il conto cointestato del marito, quest’ultimo non può chiedere la restituzione delle somme prelevate se il conto è destinato ai bisogni della famiglia ed ella ha contribuito alla formazione dell’intero importo.
Il conto bancario cointestato a entrambi i coniugi si presume, di base, di proprietà di entrambe le parti in parti uguali. Se detto conto, sebbene cointestato, è alimentato dai proventi di uno solo dei due cointestatari, allora si ritiene che contestazione abbia la mera funzione di consentire all’alto di attingervi per far fronte a spese comuni e necessarie della famiglia. Cade, in tal caso, la presunzione di comproprietà e le somme del conto sono da considerarsi solo di chi le ha depositate.
Solo in tale situazione, dunque, se si scopre che l’altro ha “prosciugato” il conto corrente, l’effettivo proprietario potrà agire per la restituzione delle somme indebitamente prelevate.
Diverso è il caso dei coniugi che concorrono entrambi ad alimentare il conto cointestato che però non sempre è equivalente nei versamenti; ossia può capitare che l’importo con il marito alimenta il conto cointestato sia maggiore, mentre quello della moglie, può essere anche di molto inferiore, ella può vantare la comproprietà e quindi essere manlevata dall’obbligo di restituzione delle somme.
Queste sono, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte.
Dette conclusioni, al di fuori di qualsivoglia considerazione sulla proporzionalità tra quanto apportato e quanto prelevato da ognuno dai cointestatari appaiono, a parere di chi scrive, non prive di preoccupanti conseguenze. Invero, sulla base di detto iter logico-argomentativo, a qualsiasi cointestatario basterà provare di aver contribuito alla formazione del conto versandoci una determinata somma di denaro affinché scatti la presunzione di solidarietà e di comproprietà del denaro contenuto del conto. Alla luce delle considerazioni della Corte di Cassazione, dunque, sarà sufficiente depositare una somma – anche esigua se considerata in proporzione all’importo complessivo – sul conto corrente bancario cointestato per poterlo poi “prosciugare” senza conseguenza alcuna.
Orientamento sicuramente censurabile perché espone uno dei due coniugi ad una minore se non lacunosa tutela dei suoi interessi.
