Le vacanze in autonomia, senza la presenza dei genitori, si ritengono rientrare nelle spese straordinarie per le quali è previste il preventivo accordo tra i genitori.
Spesso i figli, anche se ancora minori e autonomamente non sufficienti, iniziano vacanze da svolgere in autonomia, ovvero senza l’accompagnamento di un genitore, come possono essere viaggi organizzati, vacanze studio e così via.
Spese straordinarie vacanze figli
Le spese extra assegno, nell’interesse dei figli, devono dunque essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito.
Per quanto riguarda “cosa” debba rientrare nel novero delle spese straordinarie, sono state nel tempo molteplici le pronunce e gli orientamenti dei diversi Tribunali italiani.
Anzi, per cercare di contenere i frequenti conflitti fra i coniugi e per rendere più costante l’orientamento giurisprudenziale, alcuni tribunali (es. Milano, Napoli, ecc.), in collaborazione con consigli dell’ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto protocolli d’intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese in ordinarie o straordinarie, prevedendo altresì quelle per cui è necessaria la preventiva concertazione tra i genitori.
In generale, si ritiene che rientrino nelle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori quelle inerenti: gite scolastiche con pernottamento; viaggi studio in Italia e all’estero; stage sportivi e vacanze senza i genitori.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (di norma al massimo 10 gg.) oppure, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, in tal caso sarà obbligato a pagare la quota si spettanza; laddove tale avviso non sarà comunicato, nei tempi su citati e quindi l’altro coniuge non ha potuto concorre a concordare o manifestare il proprio dissenso, potrà rifiutare il pagamento.
Questa regola vale solo in caso di vacanza in autonomia, laddove il figlio, maggiorenne o minorenne, trascorre le vacanze con uno dei due genitori, le spese sono ad esclusivo carico del genitore che condivide la vacanza con il figlio.
Per ogni chiarimento è bene rivolgersi all’avvocato.