Montoro, arriva l’ordinanza per la disciplina dei fuochi d’artificio e delle emissioni sonore. Di seguito lo stralcio del provvedimento che potrà essere letto integralmente sul sito e sui social del comune.
“Ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e privata, intesa come integrità psico-fisica della popolazione, nonché per il decoro urbano e la Sicurezza Urbana finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale
IL DIVIETO
Di accensione di fuochi d’artificio che generano emissioni acustiche rilevanti e simili, sia liberi che soggetti ad autorizzazione, in tutto il territorio comunale dalle ore 23.00 e sino alle ore 8.00 del mattino seguente.
Tale divieto non si applica per fuochi pirotecnici effettuati per ricorrenze religiose ed istituzionali come processioni, festeggiamenti patronali frazionali e festeggiamenti Parrocchiali per i quali è notoriamente informata la popolazione.
DISPONE
- Che l’uso di prodotti pirotecnici tradizionali presenti sul mercato, sia consentito nel rispetto delle norme vigenti dalle ore 8.00 alle ore 23.00, solo previa richiesta preventiva al Sindaco che provvederà ad autorizzare le istanze pervenute.
Dalle ore 23.00 alle 08.00 del giorno seguente, è consentito in alternativa l’utilizzo di prodotti che generano semplici giochi di luci e di colori e non effetti rumorosi, eccezion fatta per i fuochi pirotecnici effettuati per ricorrenze religiose ed istituzionali come processioni, festeggiamenti patronali frazionali sempre e comunque autorizzati dal Sindaco;
- Che la richiesta autorizzatoria dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Montoro dal gestore dell’attività, e/o dall’organizzatore dell’evento con sottoscrizione del gestore per opportuna conoscenza, presso la quale si procederà allo sparo e/o utilizzo di prodotti pirotecnici, indicando lo spazio ove si procederà all’accensione e la titolarità di detto spazio, unitamente al titolare della licenza per accensione e sparo di fuochi che indicherà la stessa con relativi atti documentali;
- Che le attività di ristorazioni e similari, dovranno obbligatoriamente provvedere ad informare mediante sottoscrizione per presa visione del presente provvedimento o in alternativa dichiarazione di presa visione e conoscenza del presente provvedimento, i clienti che prenoteranno eventi, cerimonie e simili, presso la stessa struttura;
- Che i predetti soggetti saranno in ogni caso obbligati in solido nel caso di inadempienza alle disposizioni di cui alla presente ordinanza salvo non dimostrino l’estraneità ai fatti;
Che l’emissione di suoni (emissioni sonore) e la diffusione di musica, generata dall’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini in qualunque modo riprodotti, sia operanti “all’aperto”, sia “al chiuso” ma esposti all’aperto degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti sia permessa nel rispetto dei limiti e requisiti imposti dal DPR 447/95 nel regolamento di Polizia Urbana vigente nonchè di quanto riportato nei piani di zonizzazione acustica vigenti e comunque:
- All’interno delle aree esterne, private o pubbliche degli esercizi pubblici e nei circoli privati possono essere utilizzati apparecchi per la produzione sonora a condizione che il volume non superi comunque i valori stabiliti dalle apposite normative in materia ed in particolare nel rispetto dei limiti e requisiti imposti dal DPR 447/95 e quanto previsto nel regolamento di polizia urbana vigente e della zonizzazione acustica; In ogni caso, e comunque tutte le citate emissioni sonore dovranno tassativamente cessare entro le ore 24.00 di tutti i giorni, abbassando nei centri urbani il volume già a partire dalle ore 23.00.