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Il diritto all’oblio oncologico è legge: il senato approva all’unanimità


Il 5 dicembre 2023 il Senato ha approvato in via definitiva ed all’unanimità la legge sull’oblio oncologico che aveva già ricevuto il lasciapassare dalla Camera dei Deputati, con 139 voti favorevoli.

Questa legge riguarda tutti coloro che hanno avuto una malattia, tra cui un tumore e che si sono visti negare, ad esempio, la concessione di mutuo, nonostante fossero guariti da tempo e senza recidiva, in alcuni casi, ma spieghiamo meglio cos’è.

 ​Il diritto all’ oblio oncologico è legge: cosa prevede?

 ​La nuova legge sull’oblio oncologico è composta da cinque articoli.

Il primo articolo definisce che cosa vuol dire «diritto all’oblio oncologico»: un diritto soggettivo secondo il quale le persone guarite da un tumore possono scegliere di non fornire informazioni sulla loro malattia pregressa anche in determinate circostanze. Circostanze in cui invece, tali informazioni sono state almeno finora richieste, come ad esempio in situazioni ben precise a livello sociale ed economico.

Tra i casi rientrano tutti i contratti tra privati, anche quelli assicurativi o bancari.

L’art. 2 del predetto testo di legge così esplicita “In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.”

Come spiega un dossier del Senato, con il termine “recidiva” l’Istituto superiore di sanità fa riferimento alla ricomparsa dei sintomi di una malattia in via di guarigione o che sembrava apparentemente guarita (da qui il sinonimo spesso utilizzato di “ricaduta”).

Pertanto, alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi è vietato richiedere ai clienti che rispettano le condizioni precedenti di effettuare visite mediche di controllo o altri accertamenti sanitari. 

Per gli intermediari finanziari, inoltre, sarà fatto divieto acquisire informazioni sullo stato di salute dei contraenti da fonti diverse dagli stessi.

Tuttavia, qualora queste ultime siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, viene espressamente sancito il divieto di utilizzarle per la determinazione delle condizioni contrattuali e di cancellarle entro 30 giorni dal momento in cui ricorrano i termini per l’esercizio del diritto all’oblio oncologico.

È inoltre fatto divieto di menzionarle nella documentazione utilizzata a fini contrattuali, di prevedere disparità di trattamento rispetto alla generalità dei contraenti, applicando – ad esempio- costi od oneri aggiuntivi.

Inoltre, la nuova legge interviene anche sui criteri che consentono di ricevere in adozione o in affidamento un bambino.

Sebbene rimanga ferma la possibilità di poter espletare alcune indagini sullo stato di salute dell’adottante, il diritto all’oblio oncologico e dunque il divieto di richiedere informazioni, in caso siano trascorsi i periodi di cui sopra, varrà anche in questo importantissimo ambito.

Secondo i dettami dell’art. 4, il diritto all’oblio oncologico potrà essere applicato a tutte le procedure concorsuali.

Una legge che finalmente mette fine ad una forma di “discriminazione” dovuta ad una malattia che non si poteva evitare e che non si è scelto di avere. 

Ancora una volta è servita una legge per garantire ciò che la Costituzione ha sancito anni e anni fa, ossia che tutti siamo uguale e abbiamo gli stessi diritti!

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