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Sanzioni per la madre che viola il diritto di visita del padre

Provvedimenti penali e civili


Da un provvedimento giudiziario relativo alle modalità di affidamento della prole che ne determinano modalità di visita o specifiche prescrizioni a tutela dei minori e a garanzia del diritto alla bigenitorialità, nascono degli obblighi giuridici. Obblighi che i genitori sono tenuti a rispettare in quanto dettate a tutela dei diritti dei minori e assunti avanti ad una Autorità giudiziaria.

Ma cosa fare in caso di inadempimento?

Esiste cioè una forma di tutela nel caso in cui uno dei due genitori non rispetti reiteratamente il provvedimento giudiziario? Ebbene sì; infatti qualunque norma che non preveda una misura sanzionatoria in caso di sua inosservanza, sarebbe in concreto priva di efficacia. L’art. 709 ter c.p.c., oggi 473 bis 39 c.p.c. è previsto per la “soluzione delle controversie insorte tra i genitori” ovvero questioni relative all’istruzione, all’educazione, o controversie relative alle modalità dell’affidamento cioè al diritto di visita, ai tempi di permanenza del genitore non collocatario. I genitori potranno rivolgersi al Giudice per ottenere un provvedimento che risolva una controversia insorta tra loro.

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore, essi potranno rivolgersi al Giudice anche in mancanza di una controversia insorta tra di loro, per vedere sanzionata la violazione dell’accordo o del provvedimento di affidamento dei figli. Il Legislatore ha previsto tali ipotesi sanzionatorie ponendo come proprio faro, la tutela del minore e il suo diritto a mantenere rapporti stabili e sereni con entrambe le figure genitoriali.

Troppe volte, infatti, durante la crisi della famiglia, emergono situazioni di ingerenza o di esclusione da parte di un genitore rispetto all’altro, magari non collocatario, di colpevolizzazione, episodi di violenza verbale, di aggressività e di prevaricazione, perpetrati sotto gli occhi dei figli i quali si trovano ad essere le uniche vittime della separazione dei propri genitori. La Legge sanziona questi comportamenti attraverso l’applicazione dell’art. 709 ter 2° comma c.p.c..

Lo fa attribuendo al Giudice un sindacato sulle violazioni degli accordi raggiunti o delle condizioni dettate dal Tribunale stesso. Oltre al potere del Giudice di modificare, all’esito di attenta valutazione, le condizioni di affidamento della prole, la norma di cui all’art. 709 ter c.p.c. prevede altre e differenti tipologie di sanzioni a carico del genitore inadempiente: l’ammonimento; il risarcimento danni in favore del minore o del genitore leso; la sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

La norma ha funzione deterrente e sanzionatoria; vuole cioè essere strumento di forza nei confronti di coloro che hanno poco rispetto alle prescrizioni giuridiche e/o degli accordi precedentemente raggiunti. Il Tribunale accerta il pregiudizio del minore derivante dalla violazione del genitore e commina, se ne ravvede la necessità, una o più tra le misure previste dalla norma. I fatti che giustificano l’applicazione della norma o attraverso la modifica dei provvedimenti in vigore o l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dal 2° comma, consistono in gravi inadempienze o, comunque, in atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. Significa cioè che il comportamento deve essere grave, reiterato e deve avere diretta conseguenza dannosa sul minore violando in modo sostanziale il contenuto dei provvedimenti in vigore.

Tale prescrizione, applicabile a diverse ipotesi e casi, si pone l’obbiettivo di rendere concreta e funzionale una disposizione di Legge che, diversamente, sarebbe difficilmente tutelabile sanzionando tutti quegli atti e quei comportamenti che impediscono, di fatto, il corretto svolgimento dell’affidamento e la piena realizzazione del concetto di bi-genitorialità. È doveroso precisare che l’inottemperanza al provvedimento relativo al diritto di visita comporta anche la denuncia penale di cui si dirà prossimamente.

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