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Matrimonio: fede musulmana e contrarietà all’ordine pubblico

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Il Tribunale di Napoli ha stabilito che è contrario all’ordine pubblico il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile che si rifiuta di procedere alle pubblicazioni matrimoniali.

La mancata conversione all’Islam del nubendo

E’ contrario all’ordine pubblico il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, in assenza del nulla osta delle autorità marocchine che non viene rilasciato per mancata conversione all’Islam del nubendo. Lo ha stabilito il tribunale di Napoli.

La coppia protagonista della vicenda in esame, composta da una cittadina marocchina e da un cittadino italiano aveva deciso di convolare a nozze in Italia.

Ad ostacolare i progetti della coppia è stato l’ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli che si rifiutava di dar seguito alle pubblicazioni matrimoniali e quindi, di fatto, a consentire la celebrazione civile del matrimonio, poiché non era stato rilasciato il nulla osta dalle autorità marocchine, in quanto il futuro sposo non era di religione musulmana.

Il quadro normativo

Avverso la decisione dell’ufficiale dello stato civile i nubendi proponevano ricorso dinanzi al Giudice partenopeo, domandando la dichiarazione d’illegittimità del rifiuto alle pubblicazioni matrimoniali, essendo tale atto contrario all’ordine pubblico. I futuri sposi evidenziavano l’assenza di legittimi impedimenti alla celebrazione del matrimonio, posto che gli stessi erano in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’ordinamento giuridico italiano, così come indicati agli artt. 84, 86 e 86 c.c.

La questione posta al Tribunale di Napoli

La questione sottoposta all’attenzione del Tribunale di Napoli, deve essere esaminata alla luce di quanto previsto dall’art. 116 c.c. e dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la disciplina in tema di diritto internazionale privato.

In particolare, l’art. 116 c.c. prevede che, lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve presentare all’ufficiale dello stato civile, oltre alla documentazione attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano, una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che, considerate le leggi cui lo stesso è sottoposto, nulla osta al matrimonio.

L’art. 27 della legge n. 218/1995 prevede invece che “La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.”

Dalla combinazione delle norme e dei principi sopracitati l’ufficiale di stato civile aveva dunque rilevato l’impossibilità di procedere alla pubblicazione, posto che, come detto, le autorità marocchine non volevano concedere il nulla osta alla propria concittadina in considerazione della fede del suo futuro sposo.

Il contrasto con l’ordine pubblico

La situazione sopra descritta, si pone, tuttavia, a detta del Giudice, in contrasto con l’ordine pubblico e, proprio tale contrasto, ha condotto il Tribunale a dichiarare l’illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile rispetto alle pubblicazioni matrimoniali.

Invero, chiarisce il Tribunale di Napoli, il mancato rilascio del nulla osta per soli motivi religiosi contrasta con i principi di uguaglianza e libertà di culto che assumono rilievo costituzionale nel nostro ordinamento giuridico ed è “chiaramente contrario all’ordine pubblico costituendo un’arbitraria preclusione del diritto a contrarre matrimonio”.

Il rispetto dell’ordine pubblico costituisce, infatti, da un punto di vista del diritto privato internazionale e dei principi che lo governano, un limite all’applicabilità della norma straniera all’interno del nostro territorio.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il diritto marocchino che, rispetto alla capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio, avrebbe altrimenti trovato piena applicazione in virtù dell’art. 27 della legge 218/1995, si porrebbe in contrasto con il nostro ordine pubblico e pertanto non può assumere rilievo.

Sulla scorta di quanto sopra riferito, il Giudice partenopeo ha accolto il ricorso dei nubendi, chiarendo che la mancanza di impedimenti a contrarre matrimonio risultava dalle allegazioni prodotte dagli stessi ed il mancato rilascio del nulla osta per soli motivi religiosi è da ritenersi contrario all’ordine pubblico.

Pertanto, il Tribunale ha autorizzato l’ufficiale di stato civile alle pubblicazioni del matrimonio civile, così come previsto dalla legge.

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