Gli obblighi dei Comuni nei confronti del fenomeno del randagismo variano da regione a regione, ma in generale si può comunque affermare che il ruolo del Comune e del suo Sindaco è sempre fondamentale.
Come spesso accade nella materia del “diritto degli animali”, anche con riguardo alle competenze sulla gestione del fenomeno randagismo, non è possibile fornire un quadro unitario che valga a livello nazionale. La regolamentazione, infatti, varia da regione a regione, con competenze suddivise in maniera differente tra Comuni e autorità sanitarie locali.
Quali sono le competenze dei comuni (e del sindaco) in materia di randagismo?
A livello statale la norma che si pone come obiettivo fondamentale la tutela degli animali d’affezione e la gestione del randagismo è la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”).
Tra le altre cose, è bene ribadirlo: questa legge ha il merito di aver cancellato la possibilità di uccidere dopo un breve periodo tutti i cani non reclamati da un umano di riferimento. Un passo avanti enorme per la nostra civiltà giuridica.
Con riguardo alle competenze, in particolare, la norma in discorso stabilisce che: “le regioni disciplinano con propria legge (…) l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore”. Sempre le regioni “provvedono a determinare (…) i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani”. “La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza”. “Le regioni adottano (…) un programma di prevenzione del randagismo”.
Stabilisce, ancora, che “i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione”.
Inoltre: “il Sindaco è l’Autorità Sanitaria Locale (Art. 13. L. 833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D.L.vo 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali); ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del randagismo. Tramite la Polizia Municipale, il Comune esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il Comune è responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa. E’ responsabile inoltre dell’organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale”
Il randagismo un fenomeno troppo spesso lasciato nel dimenticatoio eppure anche dalla cura degli animali si vede il senso di civiltà di una comunità.
Si precisa che la mancata adesione ad una richiesta di intervento per cani randagi comporta gravi conseguenze di natura legale.