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Molestia

Bussare continuamente al campanello di casa della propria ex moglie per vedere i figli non sempre integra la condotta prevista e punita dall’art. 660 codice penale.

L’articolo 660 c.p. così recita: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila”.

Spesso i genitori, i padri in questo caso nelle separazioni difficili si trovano ad esercitare, con non poca difficoltà il diritto di visita e spesso può capitare che hanno bisogno di insistere con la madre dei propri figli affinchè gli venga consentito l’esercizio di un diritto, in questo caso, secondo la Corte Suprema la condotta del padre che telefona o anche bussa continuamente alla porta della ex non costituisce condotta petulante e biasimevole ai fini dell’integrazione del reato di molestia.

In tema di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), se, per un verso, deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l’agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l’esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per biasimevole motivo, per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di fastidiosa o irritante) a chi la subisce,richiedendosi, invece, che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all’effettivo esercizio del preteso diritto; ragione che può consistere anche nell’intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo”.

Per la Suprema Corte prevale l’interesse dei figli ad avere un buon rapporto anche col padre a fronte di una madre che lo ostacola tale che la condotta posta in essere, ovviamente contenuta nei limiti, non integra il reato di molestia, di converso è la madre a violare norme contenute nel codice penale.

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